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Contratto Base

Informazioni societarie

Wakam è una compagnia assicurativa francese nata a Parigi nel 1829. Ai tempi della sua fondazione Wakam era una società a conduzione familiare e si occupava principalmente di assicurare i veicoli in circolazione sulle strade della Capitale francese. A partire dal 1990 la compagnia ha diversificato la sua offerta includendo nuovi prodotti assicurativi, tra cui le polizze dedicate ai veicoli commerciali pesanti. Nel 2000, Wakam è acquisita dal gruppo Protegys che permette alla compagnia di avviare la sua espansione a livello internazionale su diversi mercati. Grazie a 190 anni di esperienza nel settore assicurativo oggi Wakam è in grado di proporre ai suoi clienti prodotti che si adattano ai loro bisogni a tariffe convenienti: Wakam è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e vigilata dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ed è autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi.


Wakam in Italia

Wakam opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Wakam è una compagnia assicurativa che non aderisce alla Convenzione CARD.

Calcola un preventivo del Contratto Base

 

Contratto Base

Il Contratto Base è una nuova tipologia di contratto ideata con l’obiettivo di offrire un prodotto uguale per tutte le compagnie assicurative, in termini di coperture ed esclusioni, e per rendere più facile il confronto e favorire la concorrenza.

Il preventivo calcolato tramite il Preventivatore pubblico sul sito IVASS ha le seguenti caratteristiche:

  • solo persone fisiche
  • massimale minimo RCA
  • guida libera, ossia chiunque è autorizzato alla guida
  • prodotto in Bonus Malus e senza sospensione.

 

Set Informativo Contratto base Auto

Documentazione contrattuale del Contratto Base:


Set Informativo Contratto base Moto

Documentazione contrattuale del Contratto Base:


Come acquistare la polizza “contratto base” Wakam?

Se sei già in possesso di un preventivo rilasciato dal Preventivatore pubblico sul sito IVASS, invia una mail all’indirizzo contrattobase@wakam.com riportando nell’oggetto l’“ID Richiesta” presente nel tuo preventivo; dovrai allegare alla maili seguenti documenti in formato pdf:

  • Preventivo Contratto Base Wakam
  • Copia della carta d’identità del contraente
  • Copia del codice fiscale del contraente
  • Copia del certificato di residenza del contraente
  • Copia dello stato di famiglia del contraente
  • Copia del libretto di circolazione del veicolo
  • Copia del certificato di proprietà del veicolo.

I nostri uffici, una volta esaminata la tua mail, ti risponderanno con le indicazioni necessarie alla sottoscrizione del contratto (da finalizzarsi mediante bonifico bancario).”

 

Comunicazione

Ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 Marzo 2012, n. 27 si comunica che nel corso del 2017, grazie all’attività antifrode, Wakam ha ottenuto un risparmio di 30.000,00 Euro. Tale somma si riferisce alla totalità dei sinistri oggetto di approfondimento in relazione al rischio frode definiti senza seguito nel corso del 2017.


Dettagli e informazioni societarie

  • Sede legale: 120-122, rue Réaumur – TSA 60235 – 75083 Paris Cedex 02 – France
  • Iscrizione al Registro delle imprese di Assicurazione in Italia: N° II.01133
  • Iscrizione all’Albo delle imprese di Assicurazione tenuto dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution: N° 4020259
  • Responsabile per la gestione dei sinistri RCA: MSA – Multi Serass S.r.l, Via Sangro, 15 – 20132 Milano – Codice Fiscale/Partita IVA 10116240960
  • Capitale sociale: € 4.452.016
  • Sito ufficiale: www.wakam.com
  • E-mail (PEC): wakam.insurance@pec.it

 

 

 

Oggetto del sito

Questo è un sito web che offre un servizio di preventivazione e acquisto online di prodotti assicurativi.


Diritti e doveri delle parti

L’utente è l’unico responsabile degli accessi al servizio e:

  • dispone di un diritto di utilizzo non esclusivo del servizio, non cedibile, per il proprio uso privato;
  • non è autorizzato a cedere o concedere, a titolo gratuito o a pagamento, in qualsiasi modo, i diritti di utilizzo del servizio a terzi estranei a Wakam;
  • non è autorizzato a concedere, a titolo gratuito o a pagamento, una sub-licenza d’utilizzo;
  • si impegna a non riprodurre, duplicare, copiare, vendere, eseguire framing, rivendere o comunque utilizzare a fini commerciali il servizio o una qualunque sua parte nonché l’utilizzo del servizio;
  • non può in nessun caso trasferire, o cedere una parte o tutte le proprie obbligazioni nascenti dalle presenti condizioni di utilizzo a terzi.

Wakam esclude qualsiasi responsabilità, nei limiti di quanto previsto dalla legge applicabile, in relazione alle informazioni e ai dati forniti attraverso il Sito. Tutti i servizi resi dal Sito, comprensivi di supporto e documentazione, restano nella piena ed esclusiva proprietà di Wakam, avendo l’utente solo la disponibilità in uso limitatamente al periodo ed alle modalità di cui alle presenti condizioni e per le esclusive finalità di preventivazione e proposta di contratti di assicurazione e per finalità non commerciali.


Responsabilità

Wakam non risponde di danni che possano derivare dal servizio fornito, salvi i casi di dolo e colpa grave, ai sensi dell’articolo 1229 c.c.


Legge applicabile e Foro competente

Le presenti Condizioni di utilizzo del Sito e i rapporti tra Wakam e l’utente sono regolati dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti condizioni o all’utilizzo del servizio sarà rimessa dal Foro di Milano.


Modifica delle condizioni generali

Wakam si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti condizioni di utilizzo del servizio in qualsiasi momento, per adattarle a modifiche legislative o ad eventuali modifiche del servizio stesso. Le modifiche saranno notificate agli utenti in caso di modifiche sostanziali del servizio, ma l’utente potrà sempre trovare la versione più recente delle condizioni su questa pagina.

 

 

 

Reclami Wakam

I clienti Wakam non soddisfatti dei servizi ricevuti possono comunicare i loro reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri secondo le seguenti modalità:

  • Inviando una mail a reclami@wakam.com
  • Inviando un fax al numero: +33 (0)142945001
  • Via posta: Wakam 120-122 Rue Réaumur – 75002 Paris – France

Avendo cura di indicare i seguenti dati:

  • Nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
  • Numero della polizza e nominativo del contraente;
  • Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
  • Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  • Ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.

Per comunicazioni legate alle polizze o ai sinistri Contratto Base non inerenti a reclami sono disponibili i seguenti recapiti:

Reclami ad IVASS

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06-42.133.745 – 06.42.133.353 o via PEC all’indirizzo ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all’impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it e presentare un reclamo avendo cura di indicare i seguenti dati:

  • Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  • Copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  • Ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

L’IVASS non è competente a conoscere reclami relativi alla quantificazione dei danni e all’attribuzione di responsabilità ove questi implichino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all’Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.

Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale

  • Mediazione obbligatoria. L’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi. Il procedimento s’introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente.
  • Negoziazione assistita. L’art. 3, co.1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l’invito del difensore della parte che intende agire all’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati.
  • Conciliazione paritetica. ANIA ed alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni RC Auto fino a 15.000 euro. Si può accedere alla conciliazione in caso di: – omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla legge; – rifiuto del risarcimento; – accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria. Per attivare la Conciliazione Paritetica basta rivolgersi ad una delle Associazioni che hanno aderito all’accordo indicate sul sito dell’ANIA.

Reclami Autorità di Vigilanza dello Stato Membro d’Origine

Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all’Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d’Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09).

Rendiconto sull’attività di gestione dei reclami

In base al Regolamento ISVAP, la Compagnia pubblica ogni anno un rendiconto completo relativo alla gestione dei reclami.

Rendiconto Reclami 2021